Download – Regolamento per la Gestione del Patrimonio 28/03/2018

Approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 28/03/2018

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 7 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato (di seguito anche “Fondazione”) definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità e disciplina le modalità di gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede ACRI e del protocollo d’intesa Acri-MEF del 22 aprile 2015 (di seguito anche “Protocollo”).

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art.1 FINALITÀ DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.
2. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) salvaguardia del valore del patrimonio attraverso:
I) l’adozione di idonei criteri prudenziali di adeguata diversificazione degli investimenti finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche, nel rispetto di quanto previsto nel successivo comma 3 di questo articolo;
II) una efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio;
b) conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all’attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali della Fondazione ottimizzando la combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata;
c) collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.
3. Ai fini del contenimento della concentrazione del rischio di cui al comma 2, sub i), il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell’attivo patrimoniale. Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell’esposizione più rilevante dell’attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell’arco di sei mesi. Nell’esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.
4. Nelle scelte di investimento, la Fondazione:
a) segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di lungo periodo;
b) opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;
c) può fare ricorso a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l’integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni e dei relativi accantonamenti patrimoniali.
5. La Fondazione, nel rispetto del Principio di conservazione del Patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L’esposizione debitoria complessiva, in ogni caso, non può superare il 10% del Patrimonio, secondo l’ultimo Bilancio approvato.

ARTICOLO 2 FONDO STABILIZZAZIONE EROGAZIONI

1. In coerenza con le finalità degli investimenti di cui al precedente articolo 2, la Fondazione, nei limiti delle proprie disponibilità, alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l’intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti della volatilità dei mercati sul risultato di gestione e comunque situazioni che impediscano o rendano temporaneamente difficile il perseguimento dell’obiettivo di stabilità dei flussi reddituali dai propri investimenti.
2. La Fondazione costituisce e mantiene un fondo la cui consistenza, unitamente a quella relativa ad altri fondi erogativi, consenta di ridurre la variabilità delle erogazioni previste per gli esercizi futuri. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con l’intento di perseguire un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo.

TITOLO II – ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

ARTICOLO 3 SEPARAZIONE DEI RUOLI E RESPONSABILITÀ.
1. Il Consiglio di Indirizzo, il Comitato di Gestione, il Collegio dei revisori e la Struttura operativa interna della Fondazione operano secondo le attribuzioni definite dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.
2. Il Collegio dei Revisori vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

ARTICOLO 3 SEPARAZIONE DEI RUOLI E RESPONSABILITÀ.

1. Il Consiglio di Indirizzo, il Comitato di Gestione, il Collegio dei revisori e la Struttura operativa interna della Fondazione operano secondo le attribuzioni definite dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.
2. Il Collegio dei Revisori vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

ARTICOLO 4 CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:
a) definizione delle linee generali di impiego, con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento e relativo benchmark strategico (c.d. asset allocation strategica). La scelta del benchmark strategico tiene conto del peso del portafoglio strategico;
b) individuazione, su proposta del Comitato di Gestione, degli obiettivi di consistenza del fondo di stabilizzazione delle erogazioni;
c) elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici;
d) destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione.
2. Il Consiglio di Indirizzo verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Comitato di Gestione che i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.
3. Il Consiglio di indirizzo provvede alla definizione dei criteri per l’eventuale affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori) ai sensi dello Statuto.

ARTICOLO 5 COMITATO DI GESTIONE

1. Sono di competenza del Comitato di Gestione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio di Indirizzo.
2. In particolare, con il supporto della Commissione investimenti, ove istituita, e della Struttura operativa interna, spettano al Comitato di Gestione:
a) la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d’investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Consiglio di Indirizzo;
b) l’amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
c) l’eventuale individuazione, secondo i criteri definiti dal Consiglio di indirizzo, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio;
d) la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
e) l’assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
f) la valutazione periodica dei gestori;
g) la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
h) la selezione di eventuali advisor/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nell’articolo 17.
3. In caso di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente della Fondazione, sentito il Vice Presidente, può operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto, sottoponendo poi i propri atti alla ratifica del Comitato di Gestione nella prima riunione successiva, salva l’efficacia degli atti nei confronti dei terzi.

ARTICOLO 6 INFORMATIVE DEL COMITATO DI GESTIONE AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato di Gestione riferisce, almeno una volta all’anno, al Consiglio di Indirizzo circa l’andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti.

ARTICOLO 7 COMMISSIONE INVESTIMENTI

1. Il Comitato di Gestione – qualora ne ricorrano gli estremi di opportunità e convenienza in considerazione dell’entità, della complessità e della composizione del patrimonio – può istituire una Commissione investimenti cui assegnare poteri di controllo sulla gestione patrimoniale o specifici aspetti di analisi.
2. La Commissione investimenti, composta da componenti con competenze economico-finanziarie, si avvale della struttura operativa interna, coordinata dal Segretario Generale, e può avvalersi di consulenze esterne, previa autorizzazione del Comitato di Gestione.
3. La Commissione investimenti risponde del proprio operato nei confronti del Comitato di Gestione. Nell’esercizio della sua attività di vigilanza il Comitato di Gestione ha accesso agli atti della Commissione.
4. Possono essere delegate alla Commissione investimenti attribuzioni nell’ambito delle seguenti materie:
a) verifica e controllo periodico dell’attività d’investimento;
b) monitoraggio periodico del rischio complessivo e quello specifico assunto nella gestione del patrimonio, sulla base di report prodotti dai gestori o dall’eventuale advisor;
c) valutazione della coerenza dell’assetto degli investimenti con gli scenari di mercato e se necessario proporre eventuali ribilanciamenti;
d) controllo dell’attività dei gestori e proporre al Comitato di Gestione eventuali affidamenti e revoche di incarico;
e) analisi dei bisogni finanziari della Fondazione e proporre eventuali modifiche agli investimenti e/o conferimenti e prelievi di liquidità dalle gestioni;
f) svolgimento, su richiesta del Comitato di Gestione, di attività di istruttoria relativamente a specifiche decisioni di investimento.

ARTICOLO 8 STRUTTURA OPERATIVA INTERNA

1. Nell’ambito della struttura operativa della Fondazione il Segretario Generale opera in supporto al Comitato di Gestione e alla Commissione investimenti, se istituita, con il compito di:
a) sorvegliare i rischi e le performance degli investimenti collaborando con l’eventuale advisor;
b) controllare l’attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d’investimento impartite;
c) curare la gestione delle attività di tesoreria;
d) dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Comitato di Gestione;
e) monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, inclusi gli investimenti strategici;
f) seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all’attuazione dei programmi erogativi.

TITOLO III – INVESTIMENTI

ARTICOLO 9 COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il “patrimonio strategico” e investimenti costituenti il “patrimonio gestito”.
2. Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti e dagli altri investimenti definiti tali con delibera del Comitato di Gestione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell’impiego.
3. Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò il Consiglio di Indirizzo tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.

ARTICOLO 10 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL PATRIMONIO GESTITO

Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio di Indirizzo, il Comitato di Gestione tiene in particolare conto i seguenti elementi:
– coerenza con le finalità della Fondazione;
– grado di rischio nelle sue diverse componenti;
– grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
– flusso di liquidità periodico;
– grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell’investimento;
– grado di liquidabilità dell’investimento.

ARTICOLO 11 DIVERSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l’obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico.

Articolo 12 INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ IMMOBILIARI

Gli investimenti in attività immobiliari possono riguardare:
a) immobili di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica;
b) immobili strumentali, ossia adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale;
c) immobili “a reddito”, ossia immobili diversi da quelli di cui alle classi “a” e “b”.
Per gli immobili di cui alle classi “a” e “b” non esistono limitazioni se non quelle che derivano dalla coerenza del mantenimento dell’investimento o della sua dismissione, con i princìpi e le disposizioni di cui al presente Regolamento. Per l’effettuazione di investimenti e disinvestimenti in tali categorie di immobili, la relativa decisione è di competenza del Consiglio di Indirizzo su proposta del Comitato di Gestione. Per gli immobili di cui alla classe “c”, fermo il rispetto dei princìpi e delle disposizioni di cui al presente Regolamento, non è possibile investire, con riferimento all’intera classe, più del 15% del patrimonio della Fondazione come risulta dall’ultimo bilancio approvato. L’eventuale superamento di tale limite comporta l’obbligo di dismettere la parte dell’investimento che dovesse risultare superiore, nel più breve tempo possibile ma tenendo conto della situazione di mercato e della esigenza di evitare dismissioni che non siano a condizioni favorevoli. Per tali tipi di investimenti, così come per i disinvestimenti, la competenza delle relative decisioni spetta al Comitato di Gestione.

ARTICOLO 13 GESTIONE DEI RISCHI DEGLI INVESTIMENTI DEL PATRIMONIO GESTITO

1. La Fondazione ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.
2. La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.
3. Nella valutazione del rischio complessivo connesso all’insieme delle politiche di investimento in essere, il Comitato di Gestione considera in particolare i rischi di:
– controparte;
– liquidabilità;
– mercato;
– valuta;
– credito;
– carattere geopolitico;
– concentrazione,
tenendo conto degli investimenti strategici.

ARTICOLO 14 INVESTIMENTI DEL PATRIMONIO STRATEGICO

1. Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico gli investimenti collegati alla missione (mission connected investments), con particolare riferimento a quelli che perseguono l’obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico.
2. Il portafoglio strategico è oggetto di ricognizione e di attenzione sistematica per verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.
3. Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:
– capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
– presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
– presenza di una agevole liquidabilità almeno al termine dell’investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

TITOLO IV – MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 15 GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA

1. La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, attraverso la struttura organizzativa interna ed avvalendosi, eventualmente, del supporto di advisor, sia in forma indiretta, mediante l’affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.
2. Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Comitato di Gestione.
3. Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Comitato di Gestione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.

TITOLO V – PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL’ADVISOR

ARTICOLO 16 PRINCIPI DI SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI

1. Per il raggiungimento degli obiettivi attesi dalla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione.
2. La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Indirizzo, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:
– l’assetto e la solidità dell’intermediario;
– la struttura organizzativa;
– le risorse dedicate;
– la massa gestita;
– la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
– gli strumenti di controllo dei rischi;
– l’economicità dell’offerta;
– le perfomance finanziarie precedenti.
3. Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Comitato di Gestione in modo da ottenere valutazioni comparabili.
4. La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli Organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al terzo grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli Organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.
5. Il Comitato di Gestione provvede a una valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista con l’assistenza della Struttura operativa interna e dell’eventuale advisor.

ARTICOLO 17 PRINCIPI DI SELEZIONE DELL’ADVISOR

1. La selezione dell’advisor da parte del Comitato di Gestione tiene conto fra l’altro dei seguenti elementi:
– competenza e professionalità;
– precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
– gli strumenti di controllo dei rischi;
– economicità dell’offerta.
2. Nell’assegnazione dell’incarico il Comitato di Gestione, verificate le proposte di consulenti ritenuti idonei, delibera l’affidamento nell’esclusivo interesse della Fondazione.
3. L’incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al terzo grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli Organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.

TITOLO VI -PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

ARTICOLO 18 MONITORAGGIO

1. Il Comitato di Gestione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa interna e la Commissione Investimenti, se istituita, fornisce al Comitato di Gestione tutte le informazioni necessarie per l’attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Comitato di Gestione di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.
2. Il Collegio dei revisori provvede alla verifica periodica dell’adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell’attività di gestione del patrimonio.

ARTICOLO 19 RENDICONTAZIONE

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell’impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.
2. Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un’esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al fair value.

TITOLO VII – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA

ARTICOLO 20 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEL BILANCIO

Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il Bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

ARTICOLO 21 NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.