Download – Regolamento per le Nomine 26/03/2019

Approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 26/03/2019

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento per le nomine, di seguito “Regolamento”, adottato ai sensi dell’art. 19 comma 3 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, di seguito “Fondazione”, specifica i requisiti e disciplina le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti il Consiglio di Indirizzo, del Presidente della Fondazione, dei componenti il Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori della Fondazione in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata il 4 aprile 2012 dall’Assemblea dell’ACRI, e del Protocollo di Intesa, sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

ARTICOLO 2

 Principi generali

 Gli Organi della Fondazione, ognuno per quanto di competenza, operano in maniera funzionale al conseguimento degli interessi generali dell’Ente, al fine di permettere il più efficiente perseguimento dei fini istituzionali, nel pieno rispetto delle normative applicabili e delle vigenti previsioni statutarie.

 ARTICOLO 3

Requisiti di onorabilità e professionalità e situazioni di incompatibilità, decadenza e sospensione

Ai componenti il Consiglio di Indirizzo, al Presidente, ai componenti il Comitato di Gestione ed ai componenti il Collegio dei Revisori si applicano, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, gli articoli da 9 a 15 dello Statuto in tema di requisiti di onorabilità e professionalità, di cause di incompatibilità, di decadenza, di sospensione e di conflitto di interessi.

Non può, inoltre, esercitare nella Fondazione le funzioni di direzione od avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diversa da incarichi professionali specifici, chi ha ricoperto nei 24 mesi precedenti la carica di Presidente, di componente il Comitato di Gestione, di componente del Consiglio di Indirizzo, di membro del Collegio dei Revisori.

Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica deve essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dall’interessato, mentre il possesso di ogni altro requisito o l’assenza di cause preclusive all’assunzione della carica debbono essere inizialmente autocertificati dall’interessato e successivamente comprovati mediante produzione di certificati di carichi pendenti e del casellario giudiziale, nonché a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L’interessato dovrà altresì dichiarare di assumere l’impegno a non candidarsi, durante l’esercizio della carica e nell’anno successivo alla sua cessazione, per l’assunzione delle cariche di cui alle lettere d), e), f), g), h) di cui all’art.11, comma 1 dello Statuto, oltre all’impegno a comunicare ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti e prestare per iscritto il consenso al trattamento dei dati, anche personali, a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

La Fondazione si riserva di chiedere ai componenti gli Organi, in vigenza di mandato, l’esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

ARTICOLO 4

Procedura di verifica dei requisiti

Ciascun Organo statutario, e il Comitato di Gestione per il Presidente, verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità, nonché l’assenza delle cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza e assume entro trenta giorni successivi le decisioni più idonee a salvaguardia dell’autonomia e della reputazione della Fondazione.

Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 1, ogni componente produce la documentazione di cui al precedente art. 3, comma 3.

Per le nomine relative ai componenti il Consiglio di Indirizzo, la verifica è svolta – in conformità di quanto previsto dall’art. 17 comma 4 dello Statuto, sulla base della documentazione prodotta dal designato ai sensi del precedente art. 3 – dal Consiglio di Indirizzo uscente.

Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica deve essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dall’interessato, mentre il possesso di ogni altro requisito o l’assenza di cause preclusive all’assunzione della carica debbono essere autocertificati al momento della nomina, nonché comprovati al momento dell’accettazione della carica, e comunque anteriormente alla riunione di insediamento, mediante produzione di certificati di carichi pendenti e del casellario giudiziale, nonché di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per le nomine dei componenti il Comitato di Gestione e del Presidente, la verifica è svolta dal Comitato di Gestione nei trenta giorni successivi all’insediamento, e poi quando ritenuto necessario.

Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica deve essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dall’interessato, mentre il possesso di ogni altro requisito o l’assenza di cause preclusive all’assunzione della carica debbono essere autocertificati al momento dell’insediamento e comprovati entro i successivi 30 giorni mediante produzione di certificati di carichi pendenti e del casellario giudiziale, nonché di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La verifica viene effettuata separatamente per ciascuno interessato e con la sua astensione.

Per le nomine dei componenti il Collegio dei Revisori la verifica è svolta dal Collegio nei trenta giorni successivi all’insediamento, e poi quando ritenuto necessario.

Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica deve essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dall’interessato, mentre il possesso di ogni altro requisito o l’assenza di cause preclusive all’assunzione della carica debbono essere autocertificati al momento dell’insediamento e comprovati entro i successivi 30 giorni mediante produzione di certificati di carichi pendenti e del casellario giudiziale, nonché di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Oltre alla documentazione di cui al precedente art. 3, l’interessato produce il certificato attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali.

La verifica viene effettuata separatamente per ciascuno interessato e con la sua astensione.

Gli esponenti che vengano a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica, ovvero determinino il sorgere di un conflitto di interessi, comunicano tempestivamente tali circostanze all’organo competente affinché possa adottare le misure necessarie.

ARTICOLO 5

Requisiti e criteri di designazione dei componenti il Consiglio di Indirizzo

 I requisiti specifici richiesti per i componenti del Consiglio di Indirizzo, nonché le relative procedure di designazione sono dettagliate negli artt. 16 e 17 dello Statuto, che si intendono qui esplicitamente richiamati.

ARTICOLO 6

Procedure per la designazione e per la nomina a componente il Consiglio di Indirizzo

 Per quanto concerne la designazione dei nominativi da parte dell’Assemblea dei Soci, ogni qualvolta vi sia la necessità di provvedervi, il Presidente ne dà comunicazione ai Soci e svolge una consultazione informale tra i Soci stessi, all’esito della quale provvede alla compilazione di un’unica lista, in ordine alfabetico, di candidati che siano stati proposti da almeno un terzo dei Soci, compresi i Soci Sospesi ai sensi dell’Art.11 comma 4.

L’Assemblea procede, sulla base delle candidature suddette all’elezione a scrutinio segreto. Ciascun Socio può esprimere un numero massimo di voti pari al numero dei componenti da designare e sono considerati eletti quei candidati che, alla prima votazione, risultino aver ottenuto, con la maggioranza prevista dall’art. 28, comma 7 dello Statuto, il più elevato numero di voti. Qualora all’esito della prima votazione non risultino eletti tutti i componenti da designare, si procederà nella stessa Assemblea ad una seconda votazione relativamente ai candidati che non hanno raggiunto il quorum previsto dallo Statuto. Alla seconda votazione sono considerati eletti i candidati che, raggiunta la maggioranza di cui all’art. 28 dello Statuto, risultino aver ottenuto il più elevato numero di voti.

Qualora invece, nonostante la seconda votazione, residuassero ancora componenti da designare, per non avere tutti i candidati raggiunta la maggioranza di cui all’art. 28 dello Statuto, verrà convocata, entro il successivo termine di giorni 15, una nuova seduta dell’Assemblea per procedere ad una nuova elezione dei residui componenti da designare, con la possibilità di avanzare, nelle modalità previste, nuove candidature.

L’Organo di Indirizzo procede distintamente alla nomina dei componenti designati dall’Assemblea dei Soci ed alla votazione nell’ambito delle terne di candidati indicati dagli altri enti designanti come previsto dall’art.17 dello Statuto.

Con riferimento a queste ultime, si procede alla votazione di ciascuna terna con le modalità previste dall’art. 18 dello Statuto; ciascun componente dell’Organo di Indirizzo può esprimere un solo voto per ciascuna terna. Qualora, ad esito della prima votazione, nessun candidato della singola terna posta in votazione abbia ottenuto la maggioranza prevista dall’art. 18 dello Statuto, si procederà, nella medesima seduta, ad una seconda votazione tra i candidati che risultino aver ottenuto il maggior numero di voti. Alla seconda votazione è considerato eletto il candidato che, raggiunta la maggioranza di cui all’art.18 dello Statuto, risulti aver ottenuto il più elevato numero di voti.

Qualora nonostante la seconda votazione, residuassero ancora componenti da designare, per non avere alcun candidato della terna raggiunto la maggioranza di cui all’art.18 dello Statuto, verrà convocata, entro il successivo termine di giorni 15, una nuova riunione del Consiglio di Indirizzo per procedere ad una nuova elezione dei residui componenti da designare con la possibilità di richiedere agli enti designanti una riformulazione delle terne nell’ambito delle quali non si è pervenuti ad una nomina.

La riunione di insediamento del nuovo Consiglio è presieduta dal Consigliere più anziano secondo quanto disciplinato dall’art. 17 comma 5 dello Statuto.

In tale riunione, preso atto dell’avvenuta accettazione della carica da parte di ogni Consigliere, che dichiarerà, anche a verbale, che qualora dovessero sopravvenire fatti e condizioni che determinino il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 10 dello Statuto o di incompatibilità o di conflitto di interesse come da artt.11 e 15 dello Statuto, provvederà a dare pronta comunicazione alla Fondazione, verificata in precedenza la presenza di tutti i requisiti richiesti per la nomina e la mancanza di casi di incompatibilità, si procederà alla nomina del Presidente, del Comitato di Gestione  e del Collegio dei Revisori.

 ARTICOLO 7

Requisiti per la nomina a Presidente

 I requisiti specifici richiesti per i Componenti il Comitato di Gestione, ivi compreso il Presidente, sono indicati dall’art. 20 dello Statuto, che si intende qui esplicitamente richiamato.

ARTICOLO 8

Procedure per la candidatura e la nomina del Presidente

Le candidature alla carica di Presidente potranno essere presentate unicamente da componenti del Consiglio di Indirizzo.

Durante la riunione del Consiglio fissata per le nomine, ciascun componente può avanzare una sola proposta di candidatura alla carica di Presidente.

Le proposte devono essere illustrate agli altri componenti il Consiglio di Indirizzo e devono essere altresì corredate da un sintetico curriculum dei candidati proposti dal quale emerga il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 20 dello Statuto. Il Consiglio d’Indirizzo, dopo che è stata predisposta un’unica lista di candidati ritenuti idonei procede alla votazione a scrutinio segreto come previsto dall’art. 18, comma 7 dello Statuto.

Risulta eletto Presidente della Fondazione il candidato che, ai sensi dell’art. 18, comma 4 dello Statuto, abbia ottenuto la maggioranza dei due terzi dei presenti nelle prime due votazioni o la maggioranza assoluta, sempre dei presenti, in quelle successive.

Qualora, effettuate in totale cinque votazioni, senza che nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza dei voti prevista, verrà convocata, entro il successivo termine di giorni 15, una nuova seduta del Consiglio d’Indirizzo per procedere ad una nuova votazione, con la possibilità di avanzare, nelle modalità previste, nuove candidature. Anche in questo caso risulterà eletto Presidente della Fondazione il candidato che, ai sensi dell’art. 18, comma 4 dello Statuto, abbia ottenuto la maggioranza dei due terzi dei presenti nelle prime due votazioni o la maggioranza assoluta, sempre dei presenti, in quelle successive.

ARTICOLO 9

Requisiti per la nomina a componente il Comitato di Gestione

I requisiti specifici richiesti per i Componenti il Comitato di Gestione, sono indicati dall’art. 20 dello Statuto, che si intende qui esplicitamente richiamato.

ARTICOLO 10

Procedure per le candidature e la nomina dei componenti il Comitato di Gestione

A norma degli artt. 19 e 20 dello Statuto, la nomina dei membri del Comitato di Gestione spetta al Consiglio d’Indirizzo il quale in via preliminare stabilisce il numero dei membri del Comitato, compreso il Presidente, da nominare.

Le candidature a membro del Comitato di Gestione potranno essere presentate unicamente da componenti del Consiglio di Indirizzo.

Durante la riunione del Consiglio fissata per le nomine, ciascun componente può avanzare proposte di candidatura a membro del Comitato di Gestione nel limite del numero dei membri da nominare. Le proposte devono essere illustrate agli altri componenti il Consiglio di Indirizzo e devono essere altresì corredate da un sintetico curriculum dei candidati proposti dal quale emerga il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 20 dello Statuto. Il Consiglio d’Indirizzo, dopo che è stata predisposta un’unica lista in ordine alfabetico di candidati ritenuti idonei procede alla votazione a scrutinio come da previsione dell’art 18 comma 7 dello Statuto. Ciascun Consigliere potrà esprimere un numero massimo di voti pari al numero dei membri del Comitato da nominare e sono considerati eletti quei candidati che risultino aver ottenuto, con la maggioranza prevista dall’art. 18, comma 4 dello Statuto il più elevato numero di voti, comunque secondo una graduatoria rispettosa del requisito indicato all’art. 20 n. 3 dello Statuto.

Qualora, ad esito della prima votazione, non risultino eletti tutti i componenti da nominare per non aver ottenuto la maggioranza prevista dall’art. 18 dello Statuto, si procederà, nella medesima seduta, ad una seconda votazione relativamente a quei candidati che non hanno ottenuto nella prima votazione la maggioranza dei voti prevista e sono considerati eletti quei candidati che risultino aver ottenuto, con la maggioranza prevista dall’art. 18, comma 4 dello Statuto il più elevato numero di voti, comunque secondo una graduatoria rispettosa del requisito indicato all’art. 20 n. 3 dello Statuto.

Qualora invece, nonostante la seconda votazione, residuassero ancora componenti da eleggere, per non aver tutti raggiunto la maggioranza di cui all’art.18 dello Statuto, verrà convocata, entro il successivo termine di giorni 15, una nuova riunione del Consiglio di Indirizzo per procedere ad una nuova elezione dei residui componenti da nominare, con la possibilità di avanzare, nelle modalità previste, nuove candidature.

ARTICOLO 11

Requisiti per la nomina a componente il Collegio dei Revisori

I requisiti specifici richiesti per i componenti del Collegio dei Revisori, sono indicati nell’ art. 24 dello Statuto, che si intende qui esplicitamente richiamato.

ARTICOLO 12

Procedure per le candidature e la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori

Le candidature a membro del Collegio dei Revisori potranno essere presentate unicamente da componenti del Consiglio di Indirizzo.

  1. Durante la riunione del Consiglio fissata per le nomine, ciascun componente può avanzare proposte di candidatura a Presidente ed a membro del Collegio dei Revisori nel limite del numero dei membri da nominare. Le proposte devono essere corredate da un sintetico curriculum dei candidati proposti dal quale emerga il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 24 dello Statuto.
  2. Il Consiglio d’Indirizzo, dopo che è stata predisposta un’unica lista, in ordine alfabetico, di candidati ritenuti idonei a ricoprire la carica di Presidente del Collegio dei Revisori, procede alla votazione a scrutinio segreto come da previsione dell’art 18 comma 7 dello Statuto. E’ considerato eletto quel candidato che, alla prima votazione, risulti aver ottenuto, con la maggioranza prevista all’art. 18, comma 4 dello Statuto, il più elevato numero di voti. Qualora, invece ad esito della prima votazione, non risulti eletto alcun candidato per non aver ottenuto la maggioranza prevista dall’art. 18 dello Statuto, si procederà, nella medesima seduta, ad una seconda votazione. Alla seconda votazione è considerato eletto il candidato che, raggiunta la maggioranza di cui all’art.18 dello Statuto, risulti aver ottenuto il più elevato numero di voti.

Qualora, infine, nonostante la seconda votazione, nessuno dei candidati abbia raggiunto la maggioranza di cui all’art.18 dello Statuto, verrà convocata, entro il successivo termine di giorni 15, una nuova riunione del Consiglio di Indirizzo per procedere ad una nuova elezione, con la possibilità di avanzare, nelle modalità previste, nuove candidature.

  1. Il Consiglio d’Indirizzo, eletto il Presidente, procede quindi dopo che è stata predisposta un’unica lista in ordine alfabetico di candidati ritenuti idonei a ricoprire la carica di membro del Collegio dei Revisori, alla votazione a scrutinio segreto come da previsione dell’art. 18 comma 7 dello Statuto. Ciascun Consigliere potrà esprimere un numero massimo di voti pari al numero dei membri del Collegio da nominare e sono considerati eletti quei candidati che, alla prima votazione, risultino aver ottenuto, con la maggioranza prevista dall’art. 18, comma 4 dello Statuto il più elevato numero di voti.

Qualora ad esito della prima votazione non risultino eletti tutti i componenti da nominare per non aver ottenuto la maggioranza prevista dall’art. 18 dello Statuto, si procederà, nella medesima seduta, ad una seconda votazione. Alla seconda votazione sono considerati eletti i candidati che, raggiunta la maggioranza di cui all’art.18 dello Statuto, risultino aver ottenuto il più elevato numero di voti.

Qualora infine, nonostante la seconda votazione, residuassero ancora componenti da eleggere, per non aver tutti raggiunto la maggioranza di cui all’art.18 dello Statuto, verrà convocata, entro il successivo termine di giorni 15, una nuova riunione del Consiglio di Indirizzo per procedere ad una nuova elezione dei residui componenti da nominare, con la possibilità di avanzare, nelle modalità previste, nuove candidature.

ARTICOLO 13

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Il presente Regolamento viene reso pubblico secondo quanto disciplinato dal Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di indirizzo.