Download – REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI approvato 25.05.2022

Approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 25/05/2022

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 6 comma 3, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato di seguito indicata come “Fondazione”, stabilisce i criteri e le modalità con la quale la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell’attività e l’efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede A.C.R.I.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell’ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dal Consiglio di Indirizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.
La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione – annuale e pluriennale – nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.
La Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall’investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dal Consiglio di indirizzo.
Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative, la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un’equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.
La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:
1) l’attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l’esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
2) l’erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
3) l’erogazione di contributi per il sostegno dell’attività ordinaria di soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;
4) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.
La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel comprensorio di San Miniato così come individuato dall’art. 3, comma 4 dello Statuto, ed eccezionalmente in altri ambiti territoriali, anche con il coordinamento dell’A.C.R.I.

TITOLO II – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 2
DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE

Il Documento Programmatico Pluriennale (DPP) di cui all’art. 5, comma 1 dello Statuto declina le linee strategiche e gli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.
Nel DPP sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell’ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.
Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi ed indagini, a definire le effettive esigenze del territorio, secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.

ARTICOLO 3
DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE

Il Documento Programmatico Annuale (DPA) contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell’ambito delle previsioni del DPP.
Il DPA viene approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il mese di ottobre dell’anno precedente quello di riferimento.
In occasione dell’approvazione del DPA, il Consiglio di Indirizzo può procedere alla verifica di coerenza con le previsioni del DPP ed alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.
Il Comitato di Gestione provvede alla gestione dell’attività erogativa, secondo le indicazioni del DPA, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli Indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc), rese pubbliche sul sito internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

TITOLO III – DESTINATARI E MODALITA’ DI INTERVENTO

ARTICOLO 4
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.
Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:
a) i soggetti pubblici, gli enti del terzo settore di cui all’art. 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n.112;
d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero;
e) altri soggetti privati senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.
Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti privati di cui alla lettera a) del comma precedente siano iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, mentre per i soggetti privati di cui alla successiva lettera e) è necessario che gli stessi siano organizzati, formalmente costituiti con atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata. In ogni caso è necessario che i soggetti operino stabilmente nel settore cui è rivolta l’erogazione, di norma, da almeno 3 anni e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.
Possono essere accolte richieste provenienti da enti o comitati privi delle caratteristiche sopra indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente meritevoli o rilevanti a giudizio del Comitato di Gestione.

ARTICOLO 5
SOGGETTI ESCLUSI

Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste provenienti da:
– soggetti che abbiano fini di lucro e che producano una distribuzione di profitti;
– persone fisiche, con l’eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio, di ricerca, oppure dirette ad agevolare l’ingresso dei giovani e delle persone svantaggiate nel mondo lavorativo. Le predette erogazioni saranno assegnate in base a criteri oggettivi o a seguito di selezione comparativa;
– soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;
– imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 4;
– partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria.
Il Comitato di Gestione potrà individuare, in caso di avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l’efficacia degli interventi.

ARTICOLO 6
IMPEGNI PLURIENNALI

Nell’ambito del DPA di cui all’art. 3 la Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell’arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.
L’erogazione delle tranches annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni.

TITOLO IV – MODALITA’ OPERATIVE

ARTICOLO 7
ELENCO GENERALE

L’utilizzazione delle risorse disponibili, potrà avvenire attraverso:
1) Realizzazione di progetti propri della Fondazione
2) Erogazioni su progetti di terzi;
3) Erogazioni dirette di fondi assegnati al Presidente;
4) Realizzazione di progetti in Partenariato con altre Istituzioni.

ARTICOLO 8
PROGETTI PROPRI DELLA FONDAZIONE

Costituiscono progetti propri della Fondazione quelli definiti con programmi di attività annuali o pluriennali, volti al miglioramento della qualità della vita del territorio ed al suo sviluppo economico, sociale e culturale.
Ogni programma sarà attuato individuando obiettivi di intervento, linee guida e criteri che orientino l’utilizzo delle risorse.
Rientrano nella categoria dei progetti propri della Fondazione anche le iniziative (manifestazioni, mostre e convegni), organizzate dalla Fondazione.
Nello svolgimento della propria attività istituzionale, infatti, la Fondazione ha facoltà di promuovere ed organizzare specifiche manifestazioni, aventi periodicità anche ricorrente, volte alla divulgazione della cultura, della storia, dell’arte ed allo studio dei problemi dell’economia nel territorio, anche attraverso la promozione dello sviluppo turistico.

ARTICOLO 9
PROGETTI DI TERZI

Nella definizione del DPP il Comitato di Gestione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.
Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate su appositi moduli, disponibili sul sito Internet della Fondazione, completi di tutti i dati, le dichiarazioni e i documenti lì indicati e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente nonché corredate da un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

ARTICOLO 10
EROGAZIONI DIRETTE DI FONDI ASSEGNATI AL PRESIDENTE

Il Comitato di Gestione riserverà annualmente una percentuale massima dell’1% dei fondi disponibili per le erogazioni, con un minimo di € 10.000 e conferirà apposita delega per la gestione del fondo al Presidente al fine di far fronte agli interventi minimali e/o che rivestano carattere di urgenza.
L’eventuale residuo resterà a disposizione del Presidente e sarà cumulabile con l’assegnazione dell’anno successivo per gli stessi scopi sopra indicati.

ARTICOLO 11
PROGETTI IN PARTENARIATO CON ALTRE ISTITUZIONI

La Fondazione, su impulso proprio o di terzi, può realizzare progetti in cooperazione con altri istituzioni o enti che operano sul Territorio. Tale cooperazione può investire una o più fasi del progetto. Le modalità di attuazione del partenariato saranno individuate e definite di volta in volta dal Comitato di Gestione.

TITOLO V – ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO.

ARTICOLO 12
ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE

L’attività istruttoria è svolta dagli uffici e concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Comitato di Gestione ai sensi del presente regolamento, nonché alle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione. Possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
Vengono prese in considerazione e sottoposte all’istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.
L’attività istruttoria verifica:
a) l’utilizzo della modulistica e delle modalità di trasmissione indicate sul sito della Fondazione;
b) la correttezza formale della richiesta;
c) le caratteristiche dei soggetti proponenti;
d) la coerenza interna del progetto, con riguardo ai mezzi in relazione agli obiettivi perseguiti;
e) l’esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
f) la completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado di specifica fattibilità;

ARTICOLO 13
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE

Nella valutazione delle richieste il Comitato di Gestione tiene conto:
– della congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione;
– della sostenibilità economica e della fattibilità, anche finanziaria, dell’iniziativa;
– delle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe;
– della capacità di mobilitare altre risorse (co-finanziamenti), sia provenienti da altri soggetti finanziatori che da autofinanziamento;
– della disponibilità dichiarata a rendere pubblico, nei modi adeguati, l’eventuale contributo ricevuto dalla Fondazione.

ARTICOLO 14
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La concessione del contributo viene portata a conoscenza del soggetto beneficiario mediante comunicazione del Presidente nella quale vengono definiti l’importo, le condizioni della concessione e le modalità di erogazione e dell’eventuale revoca.
L’erogazione di contributi, che avviene dietro presentazione dell’apposito modulo di richiesta, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l’attuazione del progetto e dell’iniziativa, di una relazione sull’attività svolta, nonché della documentazione attestante le modalità ed i termini con i quali è stato reso pubblico il contributo ricevuto; può tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, essere parzialmente anticipata.
L’erogazione dei contributi deliberati, salvo revoca, è subordinata all’adempimento, da parte dei beneficiari, delle seguenti obbligazioni:
a) Inizio dei lavori: i lavori devono iniziare entro sei mesi a far data dalla comunicazione della concessione del contributo richiesto; L’inizio dei lavori deve essere attestato da idonea documentazione e trasmesso alla Fondazione, a cura dei beneficiari, nello stesso termine; (sei mesi);
b) Fine dei lavori: i lavori devono essere portati a termine entro diciotto mesi a far data dalla comunicazione della concessione del contributo richiesto; La fine dei lavori deve essere attestata da idonea documentazione e trasmessa alla Fondazione, a cura dei beneficiari, nello stesso termine; (diciotto mesi);
c) Rendicontazione finale: Entro 120 gg. (centoventi) dal termine dei lavori i beneficiari dovranno produrre alla Fondazione la rendicontazione delle spese effettuate per la realizzazione del progetto nonché della documentazione attestante le modalità ed i termini con i quali è stato reso pubblico il contributo ricevuto;
d) Variazione del progetto originario: Ogni variazione al progetto, oggetto di contributo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca del contributo.
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa alla Fondazione in forma digitale.
Il Comitato di Gestione può disporre erogazioni per stati d’avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.
La struttura operativa della Fondazione verifica la regolarità della documentazione ricevuta, gli adempimenti richiesti ed ogni altro obbligo previsto dal presente regolamento; alla fine dell’istruttoria, se positiva, autorizza il pagamento ai beneficiari;

ARTICOLO 15
REVOCA DEI CONTRIBUTI

La Fondazione può revocare, senza previa comunicazione, l’assegnazione delle risorse qualora:

– Entro sei mesi, a far data dalla comunicazione di concessione del contributo, il beneficiario ometta di trasmettere alla Fondazione la certificazione attestante l’inizio dei lavori per la realizzazione del progetto finanziato; eventuali ritardi – dovuti a causa di forza maggiore – che impedissero l’inizio dei lavori, dovranno essere documentati – sempre nel termine sopra indicato (sei mesi) – dal beneficiario in forma scritta e la Fondazione – valutate le ragioni – si riserva di concedere un nuovo termine. Decorsi inutilmente anche i termini concessi con la proroga, il contributo verrà revocato;
– Entro diciotto mesi a far data dalla comunicazione di concessione del contributo, il beneficiario ometta di trasmettere alla Fondazione la certificazione attestante la fine dei lavori per la realizzazione del progetto finanziato; eventuali ritardi – dovuti a causa di forza maggiore – che non permettessero la fine dei lavori, dovranno essere documentati – sempre nel termine sopra indicato (diciotto mesi) – dal beneficiario in forma scritta e la Fondazione – valutate le ragioni – si riserva di concedere un nuovo termine; decorsi inutilmente anche i termini concessi con la proroga, il contributo verrà revocato;
– sia accertato, all’esito della verifica della rendicontazione, l’uso non corretto dei fondi erogati o la mancata rendicontazione, parziale e/o totale delle spese sostenute; in questo caso la Fondazione potrà, in qualsiasi momento, richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate in corso d’opera;

TITOLO VI – PUBBLICITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA

ARTICOLO 16
PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE

Lo Statuto, i Regolamenti interni, il Documento Programmatico Pluriennale, il Documento Programmatico Annuale, il Bilancio di Missione e le informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore a 50 mila euro nonché eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione www.fondazionecrsm.it
Sul sito Internet della Fondazione sono altresì resi pubblici le procedure per le richieste di sostegno finanziario, con l’indicazione delle condizioni di accesso, i criteri e il processo di selezione delle richieste, nonché i connessi esiti, ivi compresi quelli relativi ai risultati conseguiti in relazione alle iniziative finanziate, secondo le modalità definite dal Comitato di Gestione.

ARTICOLO 17
NORMA TRANSITORIA

Le modifiche concernenti i Destinatari degli interventi si applicano a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet della Fondazione nelle forme previste dal precedente articolo. Alle richieste di contributo inoltrate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.