PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (di seguito denominato anche Autorità di Vigilanza), avente sede in Roma, Via XX Settembre, 97

E

L’ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E CASSE DI RISPARMIO SPA (di seguito ACRI), avente sede in Roma, Via del Corso, 267

Premesso che

– con il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono state emanate le disposizioni relative alla “Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. J della legge 23 dicembre 1998, n. 461“;

– con decreto del 18 maggio 2004, n. 150 è stato emanato il “Regolamento ai sensi dell’ art.11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di Fondazioni bancarie“;

– l’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 153/99, prevede che “la vigilanza sulle fondazioni bancarie ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l’effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti“;

– la ratio di tale norma deve essere individuata nell’interesse pubblico a controllare che siano efficacemente e correttamente perseguite le finalità istituzionali proprie delle suddette Fondazioni;

– nell’ambito dell’esercizio delle proprie prerogative e nei limiti di quanto stabilito dalla legge n. 461/98 e dal decreto legislativo n. 153/99, l’Autorità di vigilanza riconosce ad ACRI, quale organizzazione rappresentativa delle Fondazioni di origine bancaria, un ruolo di interlocutore nella  definizione di prassi e criteri di vigilanza. In questa interazione, l’ ACRI può concorrere efficacemente al perseguimento delle finalità che il legislatore ha assegnato alla vigilanza favorendo la diffusione tra le Fondazioni di buone pratiche operative e l’elaborazione di codici e prassi comportamentali, che possano orientare, in forma condivisa, il raggiungimento di migliori e maggiori standard operativi, in termini di trasparenza, responsabilità e perseguimento degli interessi statutari. La Carta delle fondazioni, approvata dal!’ Assemblea dell’ACRI  il 4 aprile 2012, è un valido esempio in questo senso.

Considerato che

– L’ ACRI, in qualità di Associazione di categoria delle Fondazioni di origine bancaria, promotrice del presente accordo, ritiene opportuno rafforzare e valorizzare con il proprio contributo uno stabile e proficuo rapporto di leale collaborazione tra vigilante e vigilati, nonché adottare comportamenti coerenti che consentano alle Parti coinvolte di migliorare l’efficienza e la qualità delle azioni nel rispetto delle proprie specificità e dei principi stabiliti dalla legge;

– l’esperienza e la casistica delle questioni sottoposte all’attenzione dell’ Autorità di vigilanza fin dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 153/99, nonché il mutato contesto storico, economico e finanziario, hanno progressivamente fatto emergere l’esigenza di specificare la portata applicativa delle norme che disciplinano le Fondazioni di origine bancaria;

– le Fondazioni, dalla loro costituzione, oltre alle azioni nei settori di intervento individuati dal legislatore, hanno svolto un ruolo di solidarietà e sussidiarietà nel terzo settore anche con iniziative, quali la creazione della Fondazione con il Sud, di responsabilità sociale nei confronti dei territori di maggiore svantaggio socio-economico;

– le Fondazioni ritengono opportuno definire parametri di efficienza ed efficacia operativa e gestionale assumendo l’impegno di applicare criteri di condotta comuni in ordine a quanto di seguito rappresentato:
– individuare criteri di determinazione dei corrispettivi economici, comunque denominati (compensi, indennità, gettoni di presenza, medaglie, altri oneri ecc.) da attribuire ai componenti degli organi, in modo da assicurare la loro coerenza con la collocazione delle fondazioni nel terzo settore e l’assenza di finalità lucrative, e tenuto conto degli effetti della crisi economica e finanziaria sulla dimensione patrimoniale e operativa delle fondazioni;
– favorire, in coerenza con l’art. 4, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 153/99, l’obiettivo di garantire il periodico ricambio degli organi delle Fondazioni al fine di mantenere un elevato grado di responsabilità nei confronti del tenitorio;
– assicurare adeguati livelli di professionalità dei componenti degli organi attraverso procedure di nomina che valorizzino adeguatamente i percorsi professionali e il possesso di competenze specialistiche;
– preservare la funzionalità del circuito della responsabilità sociale delle fondazioni garantendo il pieno rispetto del principio di trasparenza, e la diffusione di informazioni complete alla collettività sull’attività svolta, usando le modalità e gli strumenti più idonei, fruibili e funzionali;
– garantire il rispetto dell’art. 6 del decreto legislativo n. 153/99, evitando che le Fondazioni controllino banche anche attraverso accordi, in qualsiasi forma conclusi, che consentano l’esercizio di un ‘influenza dominante.

Tutto ciò premesso e considerato

L’ACRI, in persona del Presidente Giuseppe Guzzetti, sottoscrive il presente Protocollo d’intesa in rappresentanza delle seguenti Fondazioni associate, Compagnia di San Paolo, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Agostino De Mari – Cassa di Risparmio di Savona, Fondazione Banca del Monte “Domenico Siniscalco Ceci” di Foggia Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Rovigo, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni, Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione Cariparma, Fondazione CARIT, Fondazione Carivit, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, Fondazione Cassa di Risparmio di io di Cento, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione Cassamarca, Fondazione CRUP, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fondazione di Venezia, Fondazione Livorno, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Monte di Parma, Fondazione Pescarabruzzo – Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, Fondazione Sicilia, Fondazione TERCAS, Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti, Istituto Banco di Napoli – Fondazione, Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, che assumono l’impegno a modificare gli statuti secondo il contenuto del presente Protocollo d’intesa;

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro Pier Carlo Padoan, prende atto degli impegni assunti dalle suddette Fondazioni e, nell’esercizio dei poteri di vigilanza ad esso attribuiti dalla legge, verificherà il rispetto delle disposizioni statutarie che saranno introdotte.

Art. 1
Defìnizioni

1. Nel presente Protocollo si intendono per:
– “Fondazione”: la persona giuridica di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
– “Autorità di Vigilanza”: l’autorità prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
– “Società Bancaria Conferitaria”: la società come definita ali ‘art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
– “Impresa Strumentale”: impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti di cui all’art. I, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
– “Ente strumentale”: ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti.

TITOLO I
ASPETTI ECONOMICO PATRIMONIALI
Art. 2
Gestione del patrimonio

1. L’impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, richiede, tra l’altro, una fase di pianificazione strategica che definisce una politica di investimento e individua l’asset allocation.
2. La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:
a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata;
b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento m rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
3. La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto di procedure stabilite in un apposito regolamento. Le fondazioni verificano regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adottano le conseguenti misure correttive.
4. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell’attivo patrimoniale.
5. Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell’esposizione più rilevante dell’attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell’arco di sei mesi.
6. Decorsi i termini di cui al successivo comma 8, in caso di superamento della soglia massima di esposizione definita al comma 4 dovuta a un andamento favorevole dci prezzi di mercato, il valore dell’esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l’aumento di valore ha carattere durevole. In quest’ultimo caso, le Fondazioni predispongono un piano di rientro dandone tempestiva comunicazione all’Autorità di Vigilanza.
7. Nell’esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.
8. Le Fondazioni che, alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, hanno un’esposizione superiore a quella massima definita al precedente comma 4, ove la stessa riguardi strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, la riducono al di sotto dei limiti ivi indicati entro tre anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo. Ove l’esposizione superiore a quella massima definita riguardi strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati, le Fondazioni riducono la stessa al di sotto dei limiti indicati entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo. In entrambi i casi si terranno nel dovuto conto l’esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso.
9. Le Fondazioni, entro un anno dalla sottoscrizione del Protocollo, comunicano ali’ Autorità di vigilanza tutte le misure adottate per dare attuazione al presente articolo.

Art. 3
Indebitamento

I. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, le Fondazioni non ricorrono all’indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l’esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.
2. Le Fondazioni che alla data del presente Protocollo hanno un’esposizione debitoria, predispongono un programma di rientro in un arco temporale massimo di cinque anni, provvedendo a darne tempestiva informativa ali’ Autorità di Vigilanza. Per motivate esigenze, tale termine può essere prorogato su autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza.

Art. 4
Operazioni in derivati

I. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.
2. Un’operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un’operazione è considerata “di copertura” quando: a) vi sia l’intento della Fondazione di porre in essere tale “copertura”; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d’interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto “di copertura”; c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.
3. Il comma 1 non si applica per la porzione di patrimonio investita m Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un Paese dell’Unione europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell’eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 2015 , e dovrà indicare:
a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l’obiettivo di rendimento;
c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.
4. Le Fondazioni forniscono nel bilancio informazioni, di natura qualitativa (ad esempio, tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio cope1io) e quantitativa (ad esempio, valore nozionale, plus/minusvalori non iscritti in conto economico), relative alle operazioni in derivati effettuate nell’esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell’ambito delle gestioni di portafogli.

Art. 5
Imprese ed enti strumentali

I. L’investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.
2. Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l’attività d’istituto, attraverso l’iscrizione di un importo equivalente alla voce”Altri fondi”, e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.
3. Le Fondazioni che, alla data del presente Protocollo, non hanno nel passivo un fondo di copertura capiente predispongono un programma per la sua costituzione, nell’importo indicato al comma 2, entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, tenendo conto degli investimenti immobiliari e in beni mobili riconducibili alle previsioni del richiamato mi. 7, comma 3-bis, effettuati dalle imprese ed enti strumentali. Tale programma è tempestivamente trasmesso all’Autorità di vigilanza.

TITOLO II
GOVERNANCE
Art. 6
Partecipazioni

1. Le Fondazioni trasmettono ali’ Autorità di vigilanza gli eventuali patti parasociali, e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l’esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall’ art. 6 del decreto legislativo n. 153/99.
2. Sono trasmessi ali’ Autorità di vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l’attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 153/99.
3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate dalla Fondazione senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell’accordo o dalla sua modifica.

Art. 7
Mandati

I. Nel rispetto dell’art. 4, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 153/99, al fine di assicurare il ricmnbio dei componenti degli organi, le Fondazioni adeguano i loro statuti ai seguenti principi:
a) l’Organo di Amministrazione, il Presidente e l’Organo di controllo durano in carica per un periodo massimo di quattro anni; tale disposizione non si applica ai mandati in corso alla data del presente Protocollo;
b) le cariche negli organi statutari, ivi compreso il Presidente, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall’organo;
c) ai fini della lettera b ), non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.
2. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre armi.

Art. 8
Selezione dei componenti degli organi

I. Le Fondazioni garantiscono la presenza nei propri organi di soggetti portatori di  professionalità, competenza e autorevolezza nonché l’adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l’indipendenza e la terzietà dell’Ente, anche sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 10.
2. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi sono disciplinate in un apposito regolamento, nel quale sono tra l’altro specificati le competenze e i profili professionali richiesti, che sono idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell’ambito territoriale indicati in statuto.
3. Gli statuti assicurano la presenza negli organi del genere meno rappresentalo.
4. Fermo restando quanto stabilito per le Fondazioni di origine associativa dall’art. 4, comma I, lettera d), del decreto legislativo n. 153/99, le Fondazioni, verificano che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall’attività istituzionale della fondazione. Le Fondazioni, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuovono uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all’Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.
5. Le nomine per cooptazione sono previste esclusivamente ai fini della nomina di personalità di chiara e indiscussa fama, sono effettuate tenendo conto dell’esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l’applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione. In ogni caso, le nomine per cooperazione non superano il quindici per cento del numero dei componenti dell’Organo di Indirizzo, arrotondato all’unità superiore.
6. Non è consentita la cooptazione per la formazione dell’Organo di Amministrazione.

Art. 9
Corrispettivi per i componenti degli organi

I. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura delle fondazioni bancarie e con l’assenza di finalità lucrative.
2. I compensi dei componenti degli organi della Fondazione sono commisurati all’entità delpatrimonio e delle erogazioni.
3. Per le fondazioni con patrimonio superiore a un miliardo di euro il compenso annuale complessivamente corrisposto, a qualunque titolo, al Presidente non è superiore a duecentoquarantamila euro. Per le altre Fondazioni il compenso massimo del Presidente è determinato in misura inferiore al predetto limite in funzione dei parametri di cui al comma 2. Se tali parametri cambiano in misura consistente e durevole, le Fondazioni provvedono ad adeguare il compenso.
4. Per i componenti dell’Organo di Indirizzo sono previsti esclusivamente trattamenti non “corrispettivi”, ma indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell’organo e alle spese sostenute.
5. La somma complessiva corrisposta a qualunque titolo a Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione, dell’Organ0 di indirizzo, dell’Organo di controllo, di comitati e/o commissioni non può in ogni caso superare l’importo determinato applicando ad ognuno dei seguenti scaglioni, in cui può essere ripartito il patrimonio di bilancio, le relative percentuali:
a) fino a 120 milioni di euro di patrimonio: 0,40%;
b) oltre 120 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro di patrimonio: O, 10%;
c) oltre 500 milioni di euro e fino a 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,05%;
d) oltre 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,01 %.

Art. 10
Incompatibilità e ineleggibilità

1. Gli statuti specificano le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge individuando anche ulteriori fattispecie che possono compromettere il libero ed indipendente svolgimento delle funzioni degli organi, tenuto conto, in particolare, degli incarichi politici e dell’ esigenza di assicurare una discontinuità temporale, pari ad almeno un anno, tra il ruolo politico in precedenza ricoperto  e la nomina in uno degli organi della Fondazione.
2. Non possono ricoprire la carica di componente degli organi delle Fondazioni: i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’art. I I 4 del decreto legislativo I 8 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane.
3. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico.
4. La Fondazione, nell’esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

Art. 11
Trasparenza

I. Le Fondazioni rendono pubbliche informazioni complete sulla loro attività. Le informazioni sono rese in modo chiaro, facilmente accessibile e non equivoco al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.
2. Sono resi pubblici sui siti internet delle Fondazioni almeno i seguenti documenti: statuto, regolamenti, bilanci, documenti programmatici previsionali, informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, bandi per le erogazioni e curricula dei componenti degli organi.
3. Le Fondazioni indicano altresì sui siti internet le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.
4. Nei bandi sono indicati: gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte.
5. Devono essere inoltre pubblicati sul sito internet i risultati della valutazione effettuata dalle Fondazioni ex post in merito all’esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

Art. 12
Cooperazione e forme di aggregazione

I. Le Fondazioni perseguono l’efficienza e l’economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni.
2. Le Fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra Enti.

Ari .13
Attuazione del protocollo

I. Le Parti si impegnano a valutare gli effetti del presente Protocollo e l’ opportunità di rivederne il contenuto quattro anni dopo la sua sottoscrizione.
2. Le Fondazioni adottano le modifiche statutarie di adeguamento al contenuto del presente Protocollo entro dodici mesi dalla sua sottoscrizione. Restano ferme le disposizioni statutarie e le delibere più restrittive rispetto a quelle contenute nel presente Protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto.  Roma, 22 aprile 2015


Il Ministro dell’Economia e delle Finanze (Pier Carlo Padoan)
Il Presidente dell’ Acri (Giuseppe Guzzetti)

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PROTOCOLLO D’INTESA ACRI – MEF